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La Costituzione italiana – definita “lavoristica” considera il
rapporto di lavoro tra i più importanti rapporti tra privati, tant’è che
molti sono gli articoli che ne sanciscono specifiche garanzie.
- art. 1: l'Italia è una repubblica democratica, fondata sul
lavoro,
- art. 4: la repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto,
Il Titolo III Rapporti Economici troviamo
- art. 35: la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni e cura la formazione e l’elevazione professionale dei
lavoratori
- art. 36: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso
sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia una esistenza libera
e dignitosa, affermando che l’orario di lavoro è stabilito per legge
- art. 37: parità di trattamento fra uomo e donna e tutela del
lavoro dei minori, rioservando alle madri una garanzia sullo
svolgimento delle funzioni famigliari
- art. 38: diritto alla previdenza ed assistenza.
- art. 39:
L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere
imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici
locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la
registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un
ordinamento interno a base democratica.
I sindacati registrati hanno personalità
giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei
loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie
alle quali il contratto si riferisce.
- art 40: Il diritto di sciopero si esercita
nell'ambito delle leggi che lo regolano
- art 46:Ai fini della elevazione economica e
sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la
Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei
modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle
aziende.
In questo contesto il concetto di lavoro non si esaurisce nel solo
lavoro salariato ma si estende ad ogni attività anche imprenditoriale.
Esistono poi articoli che implicitamente influenzano la materia e
sono:
art 3
viene sancita la pari dignità sociale e l’uguaglianza davanti alla
legge e viene garantita la rimozione di ostacoli economici e sociali
che ne impediscano l’attuazione
art 2
riconosce e garantisce i diritti dell’uomo sia come singolo che
nelle formazioni sociali
La finalità principale di questi articoli è quella di tutelare il
soggetto più debole, il lavoratore, e di conferire concretezza
all’affermato impegno dello Stato alla promozione di tutti gli strumenti
di emancipazione delle classi storicamente subalterne.
Il diritto del lavoro, è l'insieme delle norme che disciplinano il
rapporto di lavoro – ossia la relazione tra prestatore e datore di
lavoro, ed in esso confluiscono:
-
norme di diritto
privato
-
norme di diritto
pubblico
-
norme di diritto
processuale
-
norme di diritto
sindacale
La dottrina distingue il diritto del lavoro in:
-
diritto del
lavoro in senso stretto, che regola i rapporti individuali di lavoro
subordinato, nonché altre tipologie di rapporti di lavoro, ritenuti
comunque meritevoli di tutela giuridica;
-
diritto
sindacale, che disciplina l'azione e l'organizzazione delle
associazioni sindacali;
-
diritto della
previdenza sociale, che tutela il lavoratore in presenza di
specifiche situazioni di bisogno.
Facendo un breve
cenno alle fonti del diritto possiamo così sintetizzarle:
- fonti statuali o legislative
Costituzione
Leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge
Regolamenti di attuazione o di esecuzione degli atti aventi forza
di legge
- fonti internazionali, o sopranazionali,
Trattati internazionali
- carta internazionale del lavoro di Versailles del 1919,
- dichiarazione di Filadelfia del 1944,
- carta sociale europea di Torino del 1961,
- codice europeo di sicurezza sociale del 1964,
- patto delle Nazioni Unite del 1966.
Convenzioni dell’O.I.L. (organizzazione internazionale del lavoro)
necessitano di un intervento legislativo da parte dello Stato che le
ha ratificate,
Regolamenti e decisioni della CE tali regolamenti e decisioni
costituiscono fonti normative dirette
- fonti contrattuali e sindacali.
Contratto individuale di lavoro
accordo tra il singolo datore di lavoro e singolo prestatore di
lavoro,
Contratti collettivi di lavoro
accordo tra rappresentanti i prestatori di lavoro e il datore di
lavoro o i suoi rappresentanti. Non può essere in contrasto con
nessuna disposizione di Legge essendo di rango inferiore
- usi
l’articolo 2078 del codice civile dispone:
“in
mancanza di disposizioni di legge o di contratto collettivo, si
applicano gli usi (consuetudine). Esistono due orientamenti in forza
dei quali gli usi possono risultare immodificabili o modificabili a
seconda che rientrino in un rapporto istaurato a fronte di un
contratto individuale o collettivo.
L’art 39 della Costituzione recita
“I sindacati registrati hanno personalità
giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro
iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia
obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce”.
Questo comma prevede che l’efficacia dei
contratti collettivi è estendibile a tutti gli appartenenti una
categoria solo se, il sindacato stipulate è registrato. Ad oggi nessun
sindacato soddisfa questa disposizione, pertanto i contratti in essere
sono applicabili ai soli iscritti. Unica eccezione, che è frutto di una
applicazione per via indiretta, riguarda la retribuzione. Infatti il
giudice di merito, nell’applicare l’art 36, si rivolge alla
contrattazione collettiva (art 2099 c.c.) per dare corpo al concetto di
retribuzione proporzionata. Per quanto riguarda tutte le altre
questioni, il contratto collettivo ha forza vincolante solo nei riguardi
degli iscritti ai reciproci sindacati, salvo averne fatto espresso
riferimento nella definizione del contratto individuale. Comunque la
costante applicazione delle clausole del contratto collettivo, portano
la giurisprudenza a considerare, in modo implicito, la loro accettazione
e quindi il rinvio ad esse nei casi di controversie. Unica eccezione è
la non estendibilità di un contratto a lavoratori che si riconoscano in
un sindacato diverso da quello che ha stipulato l’accordo o che ne
dichiarino esplicitamente il dissenso.
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Da leggere:
Diritto del
Lavoro parte II
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