Diritto del Lavoro

Introduzione

Home - Formazione


La Costituzione italiana – definita “lavoristica” considera il rapporto di lavoro tra i più importanti rapporti tra privati, tant’è che molti sono gli articoli che ne sanciscono specifiche garanzie.

- art. 1: l'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro,

- art. 4: la repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto,

Il Titolo III Rapporti Economici troviamo

- art. 35: la repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori

- art. 36: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a se e alla famiglia una esistenza libera e dignitosa, affermando che l’orario di lavoro è stabilito per legge

- art. 37: parità di trattamento fra uomo e donna e tutela del lavoro dei minori, rioservando alle madri una garanzia sullo svolgimento delle funzioni famigliari

- art. 38: diritto alla previdenza ed assistenza.

- art. 39: L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

 

- art 40: Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano

 

- art 46:Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

 In questo contesto il concetto di lavoro non si esaurisce nel solo lavoro salariato ma si estende ad ogni attività anche imprenditoriale.

Esistono poi articoli che implicitamente influenzano la materia e sono:

art 3 viene sancita la pari dignità sociale e l’uguaglianza davanti alla legge e viene garantita la rimozione di ostacoli economici e sociali che ne impediscano l’attuazione

art 2 riconosce e garantisce i diritti dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali

 La finalità principale di questi articoli è quella di tutelare il soggetto più debole, il lavoratore, e di conferire concretezza all’affermato impegno dello Stato alla promozione di tutti gli strumenti di emancipazione delle classi storicamente subalterne.

Il diritto del lavoro, è l'insieme delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro – ossia la relazione tra prestatore e datore di lavoro, ed in esso confluiscono:

  • norme di diritto privato

  • norme di diritto pubblico

  • norme di diritto processuale

  • norme di diritto sindacale

La dottrina distingue il diritto del lavoro in:

  • diritto del lavoro in senso stretto, che regola i rapporti individuali di lavoro subordinato, nonché altre tipologie di rapporti di lavoro, ritenuti comunque meritevoli di tutela giuridica;

  • diritto sindacale, che disciplina l'azione e l'organizzazione delle associazioni sindacali;

  • diritto della previdenza sociale, che tutela il lavoratore in presenza di specifiche situazioni di bisogno.

Facendo un breve cenno alle fonti del diritto possiamo così sintetizzarle:

            - fonti statuali o legislative

            Costituzione

            Leggi ordinarie e gli atti aventi forza di legge

            Regolamenti di attuazione o di esecuzione degli atti aventi forza di legge

            - fonti internazionali, o sopranazionali,

Trattati internazionali

            - carta internazionale del lavoro di Versailles del 1919,

            - dichiarazione di Filadelfia del 1944,

            - carta sociale europea di Torino del 1961,

            - codice europeo di sicurezza sociale del 1964,

            - patto delle Nazioni Unite del 1966.

Convenzioni dell’O.I.L. (organizzazione internazionale del lavoro)

necessitano di un intervento legislativo da parte dello Stato che le ha ratificate,

Regolamenti e decisioni della CE tali regolamenti e decisioni costituiscono fonti normative dirette

            - fonti contrattuali e sindacali.

            Contratto individuale di lavoro

            accordo tra il singolo datore di lavoro e singolo prestatore di lavoro,

Contratti collettivi di lavoro

            accordo tra rappresentanti i prestatori di lavoro e il datore di lavoro o i suoi rappresentanti. Non può essere in contrasto con nessuna disposizione di Legge essendo di rango inferiore

- usi

l’articolo 2078 del codice civile dispone:

“in mancanza di disposizioni di legge o di contratto collettivo, si applicano gli usi (consuetudine). Esistono due orientamenti in forza dei quali gli usi possono risultare immodificabili o modificabili a seconda che rientrino in un rapporto istaurato a fronte di un contratto individuale o collettivo.

 

L’art 39 della Costituzione recita

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce”.

Questo comma prevede che l’efficacia dei contratti collettivi è estendibile a tutti gli appartenenti una categoria solo se, il sindacato stipulate è registrato. Ad oggi nessun sindacato soddisfa questa disposizione, pertanto i contratti in essere sono applicabili ai soli iscritti. Unica eccezione, che è frutto di una applicazione per via indiretta, riguarda la retribuzione. Infatti il giudice di merito, nell’applicare l’art 36, si rivolge alla contrattazione collettiva (art 2099 c.c.) per dare corpo al concetto di retribuzione proporzionata. Per quanto riguarda tutte le altre questioni, il contratto collettivo ha forza vincolante solo nei riguardi degli iscritti ai reciproci sindacati, salvo averne fatto espresso riferimento nella definizione del contratto individuale. Comunque la costante applicazione delle clausole del contratto collettivo, portano la giurisprudenza a considerare, in modo implicito, la loro accettazione e quindi il rinvio ad esse nei casi di controversie. Unica eccezione è la non estendibilità di un contratto a lavoratori che si riconoscano in un sindacato diverso da quello che ha stipulato l’accordo o che ne dichiarino esplicitamente il dissenso.

 

 

Torna Su

Da leggere:

Diritto del Lavoro parte II

 


 Profilo        Glossario

© G.Catalani Tutti i diritti riservati                                                                                                                                  Data ultimo aggiornamento 08/02/2009

Condividi su Facebook