Diritto del Lavoro

Lavoro Subordinato e costituzione del rapporto

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La subordinazone

L’articolo 2094 del codice civile recita:

“E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

A prima vista quanto dettato dall’art. 2094 può sembrare di facile interpretazione ed essere in grado di qualificare il concetto di subordinazione ma così non è, si veda il contratto d’opera o di appalto dove l’ingerenza del committente è significativa come, di contro, il rapporto dirigenziale nel rapporto di lavoro subordinato. La definizione di lavoro subordinato è quanto mai complessa non trovando una sua univoca caratterizzazione. Questo problema,lungi dall’essere banale, ha trovato una sorta di soluzione non in una definizione unica, ma in un complesso di atti e situazioni che legano il concetto di lavoro subordinato alle circostanze che caratterizzano il singolo rapporto. Spieghiamo meglio. Nel concetto di subordinazione entrano in gioco elementi diversi, che presi singolarmente non possono essere sufficienti a caratterizzarlo. Pertanto quando ci si trova a dover valutare se un determinato rapporto di lavoro è subordinato, è necessario verificare se trovano riscontro, nella pratica, questi elementi:

Inserimento del lavoratore nella organizzazione produttiva;

Sottoposizione alle direttive del datore di lavoro;

Sottoposizione al potere di controllo e disciplinare;

Modalità della retribuzione (a tempo e non a risultato);

Onerosità del rapporto; (attività lavorativa, contro retribuzione)

Vincolo di orario;

Utilizzo di mezzi dell’imprenditore;

Estraneità al rischio d’impresa e al risultato;

Oggetto della prestazione;(obbligazione di mera attività)

La natura del rapporto viene dedotta per approssimazione in base agli indici sopra indicati, ossia valutando se il rapporto in oggetto, nella sua reale attuazione, si avvicina maggiormente ad un rapporto di subordinazione o autonomo, in relazione al numero o peso che gli indici assumono all’interno del rapporto medesimo. Nel definire il rapporto,quindi, ciò che è rilevante non è il nome che viene attribuito al rapporto, quale espressione della volontà delle parti, ma è il comportamento tenuto dalle medesime durante lo svolgimento del rapporto stesso.

Costituzione del rapporto

Il legislatore del c.c. del 1942 distingue tra “lavoro nell’impresa” Titolo II e “del lavoro autonomo” Titolo III. Nella lettura si evidenzia che il primo è il risultato dell’interazione tra imprenditore e collaboratori, mentre il secondo è considerato una mera prestazione d’opera. Il Titolo IV riconduce alle disposizioni relative al rapporto di subordinazione anche quelle fattispecie non espressamente regolamentate, ma comunque ad esso riconducibili, ponendo l’accento e quindi trattando separatamente, il lavoro domestico. Oggi sappiamo che esistono diverse fattispecie di rapporti che nel dettato del codice non trovano riscontro, ma che hanno trovato una loro regolamentazione principalmente indiretta. Il legislatore volutamente distingue il rapporto di lavoro, quale contratto di scambio tra due parti -Libro V-, dagli altri contratti di scambio – Libro IV-. La ratio è nella necessità di ricondurre questo rapporto in una fattispecie particolare, che attribuisce: all’impresa una funzione economica, all’imprenditore, quale capo, la responsabilità agli occhi dello Stato e ai lavoratori quella di collaboratori a lui gerarchicamente  sottoposti. Alla luce di ciò, ed in virtù del dettato Costituzionale,risulta necessario regolamentare e limitare il potere dell’imprenditore, ed è per questo che il codice prevede un libro dedicato al Lavoro. Questo pone l’accento sull’aspetto conflittuale-scambista della relazione tra datore di lavoro e lavoratore, dove quest’ultimo è considerato il soggetto debole. La costituzione del rapporto di lavoro, in generale (libro IV titolo II), non necessita di una forma particolare, salvo alcune fattispecie, quindi, il comportamento di fatto e rilevante nella definizione della fattispecie del rapporto medesimo, tant’è che una prestazione di lavoro fornita e non rifiutata, dall’imprenditore, o dai suoi  collaboratori investiti di poteri rappresentativi, viene presunta accettata e quindi ad essa viene applicata la disciplina relativa; l’onere della prova contraria cade in capo al datore di lavoro. Relativamente a questo particolare contratto, non hanno forza alcune cause di  nullità o annullamento. Infatti quando l’illiceità dell’oggetto o della causa, non si riferisce a norme indirizzate alla salvaguardia del prestatore di lavoro, vale la sola disciplina del diritto comune sull’ingiustificato arricchimento. Diverso se il presupposto all’illiceità si riferisce a violazioni di norme indirizzate alla tutela del prestatore di lavoro. In questo caso la soluzione la si trova nel dettato del rapporto di subordinazione (es.esclusione dell’art 2231 c.c) salvo provare che di subordinazione si tratti. 

La Prova

Il periodo di prova (esperimento) è finalizzato alla verifica delle capacità professionali, in relazione alle mansioni affidate e della personalità del lavoratore relativamente al contesto aziendale in cui andrà ad operare. Le parti sono tenute ad effettuare il periodo di prova, che deve risultare da atto scritto. Il recesso durante il periodo di prova è a discrezionalità del datore di lavoro e non richiede motivazione, rimane comunque aperta la possibilità di invalidare il licenziamento, qualora il prestatore di lavoro provi che lo stesso sia da attribuirsi a motivi diversi da quelli attinenti l’esperimento. Vi è presunzione di illiceità qualora si dimostri che per l’esiguità della prova, o altre ragioni, non sia stato possibile effettuare un adeguato esperimento. Nel caso di invalido, il patto di prova sussiste e non può essere causa di recesso la sua invalidità, qualora le mansioni affidategli siano coerenti con il suo stato.

Il Termine

Il termine viene presunto a tempo indeterminato salvo non risulti dalla specialità del rapporto e comunque sempre per atto scritto. Il termine può essere determinato indirettamente attraverso esplicito rimando ad un evento futuro in cui sia certo il “se” ed incerto il “quando”. Le cause che prevedono l’apposizione del termine, in linea generale, sono:

Ø       natura dell’attività lavorativa derivante dal carattere di stagionalità della medesima

Ø       sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (sempre presente nome del lavoratore assente e causa)

Ø       esecuzione di una particolare opera o di un particolare servizio a carattere occasionale o straordinario

Ø       nel caso di specifiche maestranze per le quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito aziendale, ma comunque relative a lavorazioni a fasi successive e limitatamente alle fasi complementari od integrative

 

 

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Da leggere:

Diritto del Lavoro parte I

 


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